Con la Deliberazione del 22 dicembre 2016 n. 786/2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico ha confermato l’obbligo di procedere alla verifica periodica dei sistemi di protezione di interfaccia, per tutti i produttori di energia da impianti connessi in rete sia in bassa che in media tensione con potenza di picco superiore a 11 kW, compresi gli impianti da fonti rinnovabili come fotovoltaici ed eolici.
Questa delibera chiarisce e conferma gli obblighi già presenti nelle ultime versioni delle norme tecniche CEI 0-21 per impianti in bassa tensione e CEI 0-16 per impianti connessi in media tensione, definendone in modo chiaro i tempi e i metodi di applicazione per gli impianti già connessi alla rete nel corso degli anni.
La delibera definisce le seguenti scadenze di verifica periodica:
- Per impianti entrati in esercizio dopo il 1 agosto 2016 le verifiche devono essere effettuate entro 5 anni dall’entrata in esercizio
- Per impianti entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016 le verifiche devono essere effettuate entro 5 anni dall’entrata in esercizio o dall’ultima taratura effettuata e comunque non oltre il 31 marzo 2018
- Per impianti entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012 le verifiche devono essere effettuate entro 5 anni dall’ultima taratura effettuata e comunque non oltre il 31 dicembre 2017
- Per impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2009 le verifiche devono essere effettuate entro 5 anni dall’ultima taratura effettuata e comunque non oltre il 30 settembre 2017
In caso di impianti costituiti da più sezioni si dovrà far riferimento all’entrata in esercizio della prima sezione. Al termine dell’attività sarà necessario comunicare l’avvenuto adeguamento al Gestore di Rete, come ad esempio E-Distribuzione SpA attraverso portale web, che procederà a verificare l’effettivo adempimento.
In caso di mancata comunicazione il Gestore di Rete trasmetterà un sollecito entro il mese successivo alla scadenza e intimerà di effettuare le dovute verifiche e darne evidenza entro i successivi 30 giorni. Trascorso anche questo termine il gestore di rete comunicherà al GSE il nominativo dell’impianto il quale procederà alla sospensione delle convenzioni sia relative al conto energia per l’erogazione degli incentivi che dove presenti alle convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto.
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