Circolare 4E/2017 - Ammortamento fotovoltaico e eolico: torna l'aliquota al 9%
Il 30 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha emanato al Circolare 4E/2017 che contiene chiarimenti sulla disciplian del super ammortamento e del nuovo iper ammortamento previsto dalla Lg. 232 del 11 dicembre 2016.
All'interno del documento l'Agenzia delle Entrate cogie l'occasione per chiarire, alla luce del decreto "imbullonati" e delle successve circolari che hanno portato alla riduzione delle rendite catastali degli impianti fotovoltaici ed eolici, la disciplina dell'ammortamento e del super ammortamento applicabile a questi impianti nonchè le aliquote che devono essere applicate per il calcolo.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, come previsto per gli imbullonati, ovvero che la quota parte impiantistica tra cui moduli fotovoltaici, generatori eolici, inverter e strutture di sostengo non dovesse più rientrare nel calcolo del valore dell'immobile per la determinazione della rendita catastale, anche in termini di ammortamento è necessario dividere i componenti degli impianti in due categorie su cui appicare diverse aliquote di ammortamento e in particolare:
- ai costi relativi alla componente immobiliare (terreni, cabine elettriche, etc...) delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4% prevista dalla circolare n. 36/E per i beni immobili;
- ai costi relativi alla componente impiantistica (moduli fotovoltaici, inverter, generatori eolici, strutture di sostegno, etc...) delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.
La circolare chiarisce inoltre che la disciplina del super ammortamento ovvero l'ammortamento dei costi sostenuti incrementati del 40%, potrà essere utilizzata solo per la quota relativa alla componente impiantistica e non a quella immobiliare.
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